E’ una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni, ai quali è stata riconosciuta su verbale rilasciato dall’apposita Commissione medico legale, una riduzione della capacità lavorativa (dal 74% al 99%), con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge e con residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. Per i cittadini stranieri extracomunitari è richiesto il permesso di soggiorno di almeno un anno.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC (se fornito dall’utente).
L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità all’anno a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ed è corrisposto anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
L’assegno di assistenza è incompatibile con prestazioni concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.
L’interessato può comunque optare per il trattamento economico più favorevole.