“DOPO DI NOI”: LE NOVITA’

Arriva il via libera della Camera al nuovo Testo Unificato recante il titolo “disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave , prive di sostegno familiare”.

Altresì noto come “Dopo di noi”,  il provvedimento disciplina misure di assistenza , cura e protezione del disabile per il periodo successivo alla scomparsa dei genitori o dei familiari o nei casi in cui gli stessi non siano in grado di provvedere alla loro assistenza, agevolando erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore dei soggetti da tutelare.

La finalità suprema di questa legge è quella , assieme alla normativa vigente in materia ( si vedano la legge 104/92 in tema di assistenza, lavoro e integrazione sociale del disabile , così come modificata e integrata dalla Legge n.162/1998  e la legge 328/2000 che prevede varie tipologie di interventi per la realizzazione delle stesse ) di attuare la previsione dell’Art. 12 della  “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” , che invita gli Stati all’adozione di misure adeguate per garantire alle persone   affette da disabilità il sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica . Ha pertanto come obbiettivo la  “creazione di una vita indipendente delle persone affette da disabilità al fine di permette loro di vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone”.

Nello specifico, l’Art. 1 individua, quale finalità della legge, “il benessere, inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità”. I soggetti beneficiari  di tali misure di assistenza e protezione sono i DISABILI GRAVI, intesi quali persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità, prive di sostegno familiare. Tali misure prevedono la progressiva presa in carico del disabile durante l’esistenza in vita dei genitori e rafforzano i benefici dalla legislazione già esistenti in materia.

Le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale, sono disciplinate dall’ Art. 2 che stabilisce degli standard , metodi di monitoraggio e valutazione dei servizi che verranno offerti in fase di attuazione dalle singole regioni.

E’ istituito, presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’assistenza delle persone con disabilità grave e disabili privi del sostegno familiare. Come specificato nell’Art. 3 ,l’accesso alle misure di assistenza del Fondo è subordinato alla presenza di requisiti da individuare con decreto del sopracitato Ministero. L’attuale Legge di stabilità ha destinato al Fondo 90 Milioni di Euro per l’anno 2016 e 150 milioni per il triennio successivo.

L’Art. 4 risponde allo scopo dell’attuazione degli obbiettivi di servizio, specialmente alla realizzazione di programmi  e alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare, realizzazione di interventi di permanenza temporanea e di quelli necessari a far fronte a eventuali emergenze.

E’ prevista, in forza dell’Art. 5  la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Grande innovazione è costituita dall’ Art. 6 il quale disciplina le agevolazioni a vantaggio  dei Trust istituiti in favore delle persone tutelate dalla legge in oggetto : con la costituzione di un Trust è possibile destinare il proprio patrimonio alla cura del figlio disabile, una volta deceduti i genitori, attraverso un garante. I trasferimenti di beni e di diritti mortis causa e per donazione diventano esenti dalle imposte di successione e donazioni , qualora il Trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile.

Sono inoltre previste campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio sui contenuti della presente  Legge e una relazione annuale in relazione allo stato di attuazione delle disposizioni in oggetto da parte del Ministero del Lavoro (Artt. 7e8) .

Il Testo si conclude con le previsioni in materia di copertura finanziaria e sull’entrata in vigore del provvedimento (Artt.9 e 10).