Finalmente , anche i conviventi delle persone affette da disabilità potranno usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104 /92. Insieme ai coniugi e i parenti fino al secondo grado infatti, anche i conviventi del portatore di handicap potranno beneficiare dei permessi della 104 per prestare assistenza al proprio partner, così come del congedo straordinario. Sulla scia delle novità introdotte dalla Legge 76/2016, che riforma il Diritto di Famiglia riconoscendo e regolamentando le unioni civili e disciplinando le convivenze di fatto , La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 213 del 23 settembre 2016, ha stabilito che possono usufruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuito anche i conviventi dei cittadini disabili, definendo “incostituzionale” la limitazione prevista dall’art.33 comma 3 ai soli coniugi e parenti di secondo grado. Dalla sentenza n. 213 della Corte Costituzionale, infatti, si apprende che “è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile” previsto dalla Legge 104 “non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità”. Il diritto che la pronuncia intende rafforzare, è quello alla salute psico-fisica di ogni cittadino con handicap, diritto che deve essere garantito e tutelato “sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale”, intesa come “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione”. La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che l’esclusione dei conviventi dal beneficio di permesso dal lavoro e assistenza al cittadino con handicap violi gli articoli 2 ( riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”), 3 (è compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscano il pieno sviluppo della persona umana) e 32 della Costituzione ( la Repubblica “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”) . Quando si fa riferimento alla tutela della salute e dei diritti inviolabili per tutti , non può non essere compresa l’assistenza ai disabili compiuta dai familiari e dal partner, sia esso coniugato o convivente. Con la Circolare INPS n. 38 del 27-02-2017 l’INPS recepisce tali novità, chiarendo l’ambito di applicazione e specificando le modalità di presentazione della domanda : gli uniti civilmente e i conviventi di fatto, nelle more delle implementazioni procedurali, potranno presentare la domanda alla sede INPS di competenza, in modalità cartacea utilizzando i modelli appositamente aggiornati e disponibili sul sito www.inps.it , nella sezione modulistica (modulo SR08: domanda di permessi – modulo SR64: domanda di congedo straordinario). La domanda potrà in alternativa essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità , ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/ convivente di fatto ex L.76/2016 c. 36.