E’ opportuno fare chiarezza sui benefici previsti dalla Legge 222 e sulla differenza che intercorre tra le prestazioni concesse sulla base di questa normativa e quelle di Invalidità Civile, riconosciute sulla base della Legge 118/71 , quali l’Assegno mensile di assistenza e la Pensione di inabilità.
Anche se la somiglianza della terminologia può generare confusione, in realtà si tratta di prestazioni radicalmente diverse, proprio perché ad essere diversa è , in primo luogo, la natura delle stesse.
Quando parliamo di assegno o pensione ORDINARI infatti parliamo di prestazioni di carattere contributivo, riconosciute sulla base dei contributi versati ( almeno 5 anni di contributi , di cui 3 nel quinquennio precedente alla domanda) , mentre quelle previste dalla Legge 118/71, hanno carattere assistenziale : sono pertanto
concesse a chi non percepisce redditi, o comunque rientra in determinati limiti stabiliti annualmente , secondo le tabelle riportate.
La seconda differenza consiste nel parametro utilizzato nella valutazione dell’Invalidità che, mentre nelle prestazioni previste dalla Legge 118/71 è quello più generico della “riduzione della capacita’ lavorativa” ( superiore al 74% per l’assegno mensile di assistenza e totale per la pensione di inabilità) , nella valutazione dell’invalidità ex Lege 222 ,come recentemente ribadito dalla Cassazione Sez Lavoro (Sent. 4710/16) l’oggetto di valutazione( invalidità superiore ai 2/3 per l’assegno ordinario e totale per la pensione), diventa specifico e concernente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini dell’assicurato. Anzi, addirittura impedisce a tal fine l’utilizzo del parametro dell’invalidità civile anche solo come “guida massima” .
Ulteriori differenze riguardano:
– l’importo, che per le prestazioni oggetto della L. 222 varia in base ai contributi versati , mentre per le prestazioni di Invalidità Civile è fisso e stabilito annualmente;
– modalità di accertamento : per l’Invalidità Civile è preposta una commissione medica mentre per l’ invalidità ex 222 un solo medico legale dell’INPS;
– revisione : per l’Invalidità Civile può essere stabilita dalla commissione di volta in volta ,(escluse le patologie non revisionabili a norma del DM 02/08/2007) , mentre la Pensione e l’Assegno Ordinario Inps sono obbligatoriamente rivedibili una volta ogni tre anni e solo dopo il terzo rinnovo diventano definitivi.