L’art. 33, della Legge 104/92 (la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) stabilisce che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità“, con grado di parentela fino al secondo grado e, recentemente esteso anche al convivente, “ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa” . E’ quindi possibile assentarsi dal lavoro, in maniera retribuita, soltanto quando il periodo di permesso viene usato per assistere il familiare con handicap. Le altre attività, non vengono comprese, tantomeno quelle di carattere personale o di natura ludica ( Cass. pen. Sez. II 01-12-2016 Sent. n. 54712).
Il soggetto titolare dei permessi della legge 104/1992 non è autorizzato, non solo a svolgere attività personali , ma neanche a svolgere le normali attività di gestione domestica fuori dall’abitazione neanche se sostituito in casa da altra persona. Può svolgere , come ribadito più volte dalla Cassazione, solo le attività strettamente connesse all’assistenza come l’accompagnare l’invalido in auto, ritirare in farmacia le medicine o recarsi dal medico di base per ritirare prescrizioni.
Con la sentenza n. 17968 del 13-12-2016, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso di una dipendente del Comune licenziata per aver usufruito del permesso per frequentare delle lezioni universitarie.
Se il familiare portatore di handicap è andato a riposare non è consentito al lavoratore che sta usufruendo, in quella giornata, di uscire di casa per svolgere altre attività attività personali, tantomeno di natura ludica. Il datore di lavoro può anche incaricare un detective privato per controllare che il lavoratore rimanga effettivamente a servizio del portatore di handicap, motivo per cui beneficia dei giorni o le ore di permesso. Pedinamenti e fotografie non sono vietati né dalla legge sulla Privacy, né dallo Statuto dei lavoratori, il quale si limita a vietare i controlli a distanza solo all’interno del luogo di lavoro. I controlli sono sempre consentiti per rivelare comportamenti illeciti dei dipendenti.
Il datore di lavoro può applicare sanzioni che portano al licenziamento per giusta causa del lavoratore titolare di permessi legge 104 qualora le ore di assenza dal lavoro siano utilizzate per svolgere attività personali diverse da quelle riconducibili all’assistenza.
Recentemente la Corte di Cassazione( Sentenza n.9217 / 16) ha stabilito che il licenziamento del lavoratore che abusa dei permessi concessi dalla legge 104 è da considerarsi legittimo e quindi in questi casi si tratta di sanzione giusta e proporzionata alla gravità della condotta e alla frode del lavoratore nei confronti dell’Inps, ente erogatore della prestazione, ma anche del datore di lavoro (Cass civ. Sez . lavoro 30-04-2015 Sent. n. 8784).